NTC. Cessazione del regime transitorio

NTC. Cessazione del regime transitorio

Dal 1° luglio 2009 e' obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Con la presente Circolare, il Ministero apporta chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi: avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' chiarimenti circa l'utilizzabilita' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009. Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.». Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009.

E' evidente che l'introduzione di queste norme comporta anche un adeguamento delle tecniche di progettazione e costruzione degli impianti energetici, un chiarimento dal GSE in relazione all'eventuale aggiornamento dei regolamenti, sarebbe opportuno. Nelle more come regolarsi? 

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